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L'abc della riforma Brunetta per la Pubblica amministrazione

di Claudio Tucci

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21 maggio 2009
Il testo della riforma della pubblica amministrazione
Rischio carcere per falsi certificati

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Si prevede che gli atti di indirizzo all’Aran e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva vengano esercitate da comitati di settore. Per tutte le amministrazioni centrali opera come comitato di settore, il presidente del Consiglio dei ministri tramite il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell’Economia, nel rispetto delle specificità dei singoli comparti. Promosse, poi, forme di coinvolgimento delle varie istanze rappresentative che operano nei diversi settori della pubblica amministrazione. Per le amministrazioni regionali e il servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali e i segretari comunali e provinciali, viene costituito un secondo comitato di settore. Rappresentanti designati dai comitati di settore possono assistere l’Aran nello svolgimento delle trattative. L’Aran stessa viene, poi, rafforzata prevedendo che il presidente sia nominato con decreto del presidente della Repubblica, previo favorevole parere delle competenti commissioni parlamentari.

Assenze (articolo 67, sub articolo 55-septies). Se superiori a 10 giorni per malattia protratta e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, devono essere giustificate esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Ssn. Confermata la possibilità dell’amministrazione di effettuare controlli anche in caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore sono: dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 14 alle 20, tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Carcere (articolo 67, sub articolo 55-quinquies). Fino a 5 anni (più multa fino a 1.600 euro) per chi attesta falsamente la propria presenza in servizio o giustifica l’assenza mediante una certificazione medica falsa. In questo caso, paga, anche, il medico, con la radiazione dall’albo. Non solo. Il dipendente reo paga, anche, il risarcimento patrimoniale.

Cartellino di riconoscimento (articolo 67, sub 55-novies). Cartellino obbligatorio per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, con esclusione di alcune categorie particolari.

Comitato dei garanti (articolo 41). Il Comitato dei garanti dura in carica 3 anni e viene nominato dal presidente del Consiglio dei ministri. Composto da 5 membri, viene sentito per irrogare le sanzioni ai dirigenti.

Commissione per la valutazione (articolo 13). La Commissione per la valutazione opererà in collaborazione con la Funzione pubblica e il ministero dell’Economia, seppur in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione. Sarà composta da 5 componenti (esperti di elevata professionalità, anche esterni all’amministrazione), che dureranno in carica 6 anni e potranno essere confermati una sola volta. Tra i suoi compiti, quello di coordinare le altre strutture di valutazione, aiutare le singole amministrazioni a districarsi al meglio tra le nuove modalità di misurazione delle performance e, in generale, favorire, all’interno di ogni struttura, la diffusione di legalità e trasparenza. Stabilito, poi, che dopo 5 anni dalla sua costituzione, venga affidato a un valutatore indipendente l’analisi dei risultati nel frattempo prodotti.

Contrattazione collettiva (articoli 52, 55, 57, 58, 59, 61, 63 e 64). Determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e disciplina, in coerenza col settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti nazionali e integrativi, che viene stabilita in modo che vi sia coincidenza tra disciplina giuridica ed economica. Sempre alla contrattazione collettiva è rimessa la definizione dei trattamenti economici accessori collegati: alla performance individuale, organizzativa e all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate o dannose o pericolose per la salute. E in accordo con il principio di delega sulla riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l’individuazione della relativa composizione, il decreto fissa a 2 il numero dei comparti di contrattazione, cui corrispondono 2 separate aree per la dirigenza. Per migliorare, poi, l’efficienza e l’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, si segnala la facoltà delle amministrazioni, al fine di incentivare la conclusione tempestiva degli accordi e di tutelare il profilo retributivo dei dipendenti in caso di mancato accordo, di erogare, in via provvisoria, ai dipendenti le somme stanziate dalla legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali (per le sole voci stipendiali). Come, pure, in alternativa a questa, la copertura economica del periodo di vacanza contrattuale secondo misure e modalità stabilite dalla contrattazione nazionale e, comunque, nei limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali. Disposto, poi, che ogni accordo decentrato sia accompagnato da una relazione tecnica e da una relazione illustrativa, entrambe rese accessibili tanto agli organi di controllo quanto al pubblico. L’ultima, in particolare, deve essere redatta in modo tale da consentire al pubblico di valutare quanto la contrattazione decentrata sia effettivamente improntata al principio di premiare la produttività e l’efficienza nell’offerta di servizi pubblici. Previsto, poi, per alcune amministrazioni pubbliche che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano posti a carico dei rispettivi bilanci. Qualora, invece, sorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato del punto in discussione. Previsto, inoltre, un particolare regime per i procedimenti negoziali per il personale a ordinamento pubblicistico e l’abrogazione di una serie di norme superate dal presente decreto.

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21 maggio 2009
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